Con l’approssimarsi del periodo notoriamente interessato dal rischio di occupazioni scolastiche, si tiene a precisare che l’occupazione, oltre ai rischi connessi per la sicurezza e l’incolumità degli interessati, rappresenta un fatto illecito e contrario ai valori della convivenza civile a cui si ispira la scuola.
Pertanto appare corretto chiarire sin da subito come ci si regolerà in caso di occupazione, in modo da dare a Ciascuno la giusta informativa preventiva e consentire il più consapevole discernimento del caso.
Quindi, in caso di occupazione in qualsiasi modo e momento dovesse verificarsi
- si procederà a segnalare la richiesta di intervento delle forze dell’ordine al 113;
- si avviserà l’utenza dello stato di occupazione con uno specifico avviso sul sito Internet della scuola o, comunque, si informeranno le famiglie degli studenti, perché provvedano a riprendere direttamente in consegna i figli minorenni;
- si invierà immediata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione dei seguenti articoli del Codice penale: art. 340 c.p. (interruzione di servizio pubblico), art. 610 c.p. (violenza privata), art. 633 c.p. (invasione edifici e terreni), al netto di eventuali ulteriori fattispecie di reato che dovessero scaturire anche ex post (ad es. in caso di eventuali trafugamenti, danneggiamenti ecc.);
- si procederà ad inviare contestazione d’addebito disciplinare ai responsabili dell’atto dell’occupazione per l’adozione del provvedimento disciplinare.
Va detto inoltre che, ai sensi del D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, le sanzioni disciplinari, qualora irrogate, influiranno sulla valutazione del comportamento, fino a determinare, qualora ne ricorressero le condizioni, l’eventuale attribuzione di valutazione inferiore a “sei” anche nello scrutinio finale.
Appare inoltre opportuno chiarire che i giorni di scuola persi, causa occupazione, andranno recuperati, al fine di garantire la validità dell’a.s. rispetto al numero minimo di giorni previsto dal calendario scolastico regionale, eventualmente anche con il ripristino delle restanti giornate interessate dalla chiusura nei giorni di ponte, ovvero istituendone di sabato e/o di pomeriggio.
Il personale a cui sarà impedito di entrare a scuola per svolgere regolare servizio, non potendo prendere servizio e ritrovandosi, eventualmente, danneggiato in conseguenza del recupero dei giorni a causa dell’occupazione (ad esempio, per eventuale annullamento di prenotazioni, oppure per cambiamento di appuntamenti etc.), potrà riservarsi di contestare il nocumento e l’eventuale richiesta di risarcimento ai responsabili dell’occupazione, ovvero agli esercenti la patria potestà.
I giorni di assenza causa occupazione andranno comunque giustificati (appunto, “causa occupazione”) e comunque concorreranno ai fini della validazione dell’anno scolastico, fatto salvo, comunque, il loro recupero nelle eventuali giornate di ripristino di cui sopra.
Si tiene inoltre a sottolineare che, svolgendo la scuola attività amministrativa e contrattuale con alti risvolti di responsabilità giuridica, civile anche con risvolti di responsabilità erariale (es. a proposito del pagamento stipendi, di fornitori e contratti, senza contare i profili di privacy o di tutela dei diritti soggettivi, come nel caso degli alunni diversamente abili), qualora dovessero derivare danni in conseguenza dell’occupazione, anche questi potranno essere contestati ai responsabili, ovvero agli esercenti la patria potestà.
Si richiama infine l’attenzione circa la violazione delle norme di sicurezza che con l’occupazione si verrebbe a determinare, con risvolti imprevedibili, anche sul piano delle responsabilità in educando e in vigilando dei genitori e degli eventuali maggiorenni presenti nell’istituto al momento dell’occupazione.
Si invitano tutti, quindi, al più alto senso di serietà e al consueto senso di responsabilità, onde non trasformare la scuola in quello che non è e non può essere, se non al di fuori della legalità, come accade con l’occupazione.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono migliori saluti